Giovedì 15 novembre il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge, già approvato dalla Camera, nella versione allegata.
Le disposizioni che attengono direttamente agli operatori shiatsu e in discipline bio-naturali sono le seguenti.
Art.1, co.2
Sono escluse dalle professioni oggetto della presente legge le attività intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi o elenchi, le professioni sanitarie, i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Art.1, co.3
Chi svolge una professione oggetto della presente legge deve indicarlo espressamente su ogni documento e rapporto scritto con il cliente.
Art.1, co.4
L’esercizio della professione (oggetto della presente legge) è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
Art.1, co.5
La professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente.
Art.2, co.6
Ai professionisti (oggetto della presente legge) non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti.
Art.6, co.1
La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività, anche indipendentemente dall’adesione ad una delle associazioni professionali.
Art.7, co.2
Le attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Art.8, co.2
Il professionista iscritto all’associazione e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
Ora la legge deve tornare alla Camera per l’approvazione definitiva. Se il testo viene approvato integralmente diventa legge dello Stato ma troppe lobbies sono direttamente coinvolte – non dimentichiamo che la legge non riguarda solo le discipline bio-naturali, ma un numero notevole di professioni. Se vi sono modifiche tornerà al Senato, e così via sino al momento in cui i due rami del Parlamento licenzieranno lo stesso testo.
Inoltre, dal momento dell’approvazione definitiva della legge, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni potranno deliberare in merito allo svolgimento delle attività professionali qui considerate.
Legge Regionale 2/2005 Lombardia
Cogliamo l’occasione per ribadire che sia legge in oggetto (art.2 co.3), sia il decreto attuativo ( n. 4669 del 29/05/2012 – punto 3) confermano che l’iscrizione nel Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali non costituisce condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.