Aggiornamenti MISE sulla professione Shiatsu

Logo-FISieo+++BREAKING NEWS del 27 luglio 2016+++
+++GRANDE VITTORIA PER LO SHIATSU E LE DBN+++
Un’importante sentenza del Consiglio di Stato stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile che quella dell’Operatore Shiatsu è una professione libera, autonoma ed indipendente dal settore estetico e terapeutico.
Grazie alla FISieo ed a Apos a cui dobbiamo questo storico risultato e a Giuseppe Montanini che ne è stato l’ineguagliabile artefice.
Leggi qui il testo della sentenza:
https://www.giustizia-amministrativa.it/…/Docum…/index.html…

 

MISE – Risoluzione n 80994 del 22 marzo 2016

Con riferimento alla legge n. 4 del 2013, si precisa che ai sensi della medesima, è competenza dello scrivente Ministero individuare se le singole attività professionali siano rientranti nell’ambito di applicazione della stessa legge, definito dall’articolo 1, comma 2. L’iscrizione nell’elenco delle associazioni professionali pubblicato sul sito internet dello scrivente Ministero, così come previsto dalla medesima legge, non è obbligatoria e pertanto tale mancanza non può avere ricadute ai fini dell’esercizio dell’attività. Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l’attività di “massaggiatore”, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013. In ogni caso, la presente nota è inviata anche a codesto Ministero della Salute per eventuali e ulteriori determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)

 

Autodifesa dell’operatore Shiatsu

A seguito dell’incresciosa situazione venutasi a verificare in Piemonte a causa di una circolare della Regione, riteniamo opportuno ribadire alcuni concetti e fornire i suggerimenti per l’autodifesa in caso di una non gradita visita della polizia locale. –> Aggiornamento ” Una buona notizia!

Cos’è lo Shiatsu.

Lo Shiatsu è una vera professione, con un suo iter formativo triennale autonomo e non una semplice tecnica, come invece sono le varie tipologie di massaggio. L’operatore shiatsu è quindi un professionista completo ed autonomo, come lo sono il fisioterapista e l’estetista per citare le due figure professionali che spesso vengono avvicinate all’operatore shiatsu,
• non è una medicina,
• non è una terapia,
• non è un massaggio
L’operatore shiatsu non è un operatore sanitario, e lo Shiatsu non è una prestazione sanitaria.
Il trattamento shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico*, o di ripristino funzionale*, basato sulle tecniche e sulle teorie della filosofia orientale, volto al recupero ed al mantenimento della vitalità e del benessere psicofisico.
Non è e non può essere in alcun modo terapeutico in quanto l’operatore :
– non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi
che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria;
– non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
– non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari (preparazioni erboristiche, omeopatiche, ecc…)
– non ha il titolo professionale necessario per effettuare trattamenti terapeutici.
Non è e non può essere considerato un massaggio estetico in quanto:
– non è un massaggio
– in ogni caso non è finalizzato allo scopo di migliorare l’aspetto estetico della persona, requisito qualificante dell’attività di estetista come definito dall’art. 1 della legge 1/ 1990: “disciplina dell’attività di estetista”

Chi può effettuare trattamenti shiatsu.

La professione dell’Operatore Shiatsu non è regolamentata per cui aprendo la partita IVA ed effettuando l’iscrizione all’INPS, si può svolgere l’attività senza problemi. Fermi restando tutti gli adempimenti fiscali conseguenti: emissione della fattura, contabilizzazione, pagamento delle imposte, dichiarazione dei redditi.
Esiste, di fatto, un aspetto deontologico e morale che richiede l’attitudine, la capacità e la preparazione professionale dell’operatore

Il principio per l’apertura dello Studio dell’operatore shiatsu.

Trattandosi di un’attività non regolamentata, quindi libera, l’operatore shiatsu può aprire lo Studio senza richiedere alcuna autorizzazione, né l’inizio attività è soggetto a denuncia al Comune.
Come d’altronde avviene per il fisioterapista: se apre un ambulatorio è soggetto alla SCIA, se apre uno Studio non è soggetto ad autorizzazione né comunicazione.
Ma, attenzione! L’operatore shiatsu non è abilitato ad aprire un centro benessere.
Presso il suo studio non devono esistere riferimenti (volantini, manifesti, pubblicazioni) diretti od indiretti a “terapie”, “massaggi”, e l’utente non deve fraintendere che la figura dell’operatore shiatsu si sovrapponga a quella dell’operatore sanitario. Nella sua pubblicità l’operatore shiatsu non può parlare di terapie e guarigioni: può tranquillamente affermare che il trattamento shiatsu è coadiuvante in una determinata terapia, ne può “presentare” massaggi tipicamente estetici.

Stravolgimento dei principi sopra esposti.

In data 12 luglio 2011 la Direzione Attività Produttive e la Direzione Sanità della Regione Piemonte esprimevano un parere, trasmesso a mezzo circolare inoltrata ai Comuni, alle ASL, alla Camere di Commercio, alle Federazioni Artigiani, ai N.A.S. affermando che, poiché la legge 1/90 (disciplina dell’attività di estetista) definisce l’attività di estetista comprendendovi tutte le prestazioni ed i trattamenti effettuati sulla superficie del corpo umano, escluse le prestazioni a carattere terapeutico, tutte le attività di massaggi, comunque denominate, devono essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici.

Ora, l’art. 1 della legge 1/90 recita: “L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti “.

La formulazione utilizzata nel suddetto parere è pertanto in netto contrasto con quanto affermato dalla legge, e questo il 1° di settembre abbiamo fatto presente a mezzo e-mail, alle due Direzioni ed alla Presidenza della Regione Piemonte, senza peraltro ricevere risposta alcuna.

Il parere espresso nella predetta circolare, non è solo in netto contrasto con quanto stabilito dalla legge dello Stato (la legge 4 gennaio 1990 n.1 “disciplina dell’attività di estetista”), unica, al momento, esistente sull’argomento, ma è altrettanto in contrasto con:

  • la legge regionale del Piemonte del 9 dicembre 1992, n. 54 “norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990” che all’art. 2 conferma lo scopo esclusivo e prevalente, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
  • il parere 22/2010 della stessa Regione Piemonte che afferma: qualora il comune non disponga di una sua specifica disciplina, l’apertura di esercizi che propongono massaggi e trattamenti finalizzati a recare giovamento al corpo – non riconducibili nel novero delle pratiche estetiche né a quello delle pratiche fisioterapiche – deve essere considerata libera, non soggetta a denuncia di inizio attività né subordinata all’ottenimento di alcun provvedimento autorizzativo.

  • il parere reso alla Commissione Interregionale Salute del luglio 2011 (non ancora ufficiale) che stabilisce:
    Il motivo del contendere, pertanto, non sussiste trattandosi di due attività, quella dello Shiatsu e quella degli estetisti, distinte e non sovrapponibili e che quindi è illegittimo considerare lo shiatsu fra le competenze
    esclusive e specifiche delle estetiste

  • la legge regionale della Toscana del 3 gennaio 2005, n. 2 “discipline del benessere e bionaturali” che all’articolo 2 definisce: Ai fini della presente legge si intende:
    per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate, in particolare sulla non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

  • la legge regionale della Lombardia del 1 febbraio 2005, n. 2 che all’art. 1 stabilisce:
    le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona.
    Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Le leggi che disciplinano il massaggio in Italia.

Massaggio terapeutico. Rientra nel quadro normativo delle professioni sanitarie di cui al Regio Decreto 1265 del 1934 (T.U.L.S.), con specifico riferimento alla legge 251 del 2000 ed al decreto ministeriale del 29/02/2001.
Massaggio Sportivo. Ferma restando l’indiscussa competenza del fisioterapista, viene riconosciuto, con limitazioni di esercizio, dallo Stato e dalle regioni il “patentino” rilasciato dal C.O.N.I..
Massaggio Estetico. E’ regolamentato dalla legge n. 1 del 04/01/1990 “disciplina dell’attività di estetista”
Massaggio Erotico. La legge n. 75 del 20/02/1958 (legge Merlin) ne vieta l’esercizio in case chiuse, in luogo pubblico od aperto al pubblico. E’ non regolamentato in altri luoghi.

Esiste un’altra disciplina, che non è un massaggio, anche se alcuni testi lo definiscono tale, ma che rientra nel più ampio concetto delle discipline bionaturali: il Trattamento Olistico. Vi sono due leggi regionali: la n. 2 del 03/01/2005 della Regione Toscana e la delibera n. 1 del 28/01/2009 “discipline del benessere e bionaturali”, e la n. 2 del 01/02/2005 “norme in materia di discipline bio-naturali”. Non esiste alcuna legge dello Stato, per cui l’esercizio delle discipline bionaturali è libero.

Il regolamento per l’attività di estetista del Comune di Torino.

Sino a ieri il regolamento del comune di Torino per l’attività di estetista recitava:
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Con delibera esecutiva dal 20 febbraio 2012, è stata aggiunta la seguente frase:
Rientrano nell’attività di estetista anche quelle di onicotecnica, l’attività di massaggi effettuati sul corpo umano e le attività finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte.
Il che può significare che lo shiatsu, non rientrando nelle attività terapeutiche, sia un’attività riservata all’estetista. Deve essere, invece, reclamata una corretta interpretazione che non può estendersi allo shiatsu, per i motivi detti.

In data 22 marzo 2012 l’Assessore al Commercio del Comune di Torino ha affermato esplicitamente in un colloquio, alla presenza dello staff dell’assessorato e di Valter Vico e Renzo Chiampo, l’estraneità degli operatori shiatsu alla circolare stessa, ed autorizzando gli interessati a diffondere l’affermazione.

In attesa di definizione, come ci si può difendere?

Locale aperto al pubblico: Lo studio dell’operatore shiatsu, se è sulla strada con porta chiusa e munito di campanello, non è un locale aperto al pubblico, nel senso che non vi possono accedere indistintamente la generalità degli utenti, ma solo i “riceventi” che hanno con il professionista un rapporto di fiducia e un appuntamento.
Rientrano nella nozione di privata dimora, oltre all’abitazione, lo studio professionale, la camera d’albergo, il circolo privato.
Qualsiasi agente di polizia, di Stato, locale, giudiziaria, o militare dell’arma dei carabinieri ha la facoltà di procedere all’accertamento di illeciti amministrativi, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.
In linea generale e senza entrare troppo nel particolare, possiamo dire che l’accesso in locali che rientrano nella definizione di “privata dimora”, per motivi di tutela della libertà di domicilio, è subordinato all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. L’accesso eseguito senza l’autorizzazione è illegittimo, pertanto tutti gli atti relativi sono nulli. Ad eccezione della flagranza
di reato o di sospetto in tal senso.

Pertanto, quando suonano alla vostra porta siete voi che potete dare o negare l’accesso. Quindi potete fermarvi sulla porta e chiedere il motivo della visita. Normalmente in questo caso non insisteranno per entrare. Se invece vi chiederanno di accedere dovete chiedere nuovamente quale sia il motivo e affermare che:
• si tratta di uno studio privato, non aperto al pubblico, che ricevete solo per appuntamento e quindi si tratta di una privata dimora
• lo studio non è un centro estetico e non si effettuano massaggi estetici.
• la Federazione Italiana Shiatsu, nonché altre associazioni di discipline bio-naturali, sta intervenendo ed è già intervenuta presso gli Enti competenti, affinché venga correttamente interpretata una normativa che fino ad oggi ha sempre permesso la libera pratica dello shiatsu negli studi privati come il vostro e non c’è alcun motivo perché venga modificata.
Circa la possibilità di accesso, ricordatevi che anche se rimangono sulla porta, potranno egualmente i tratta di una circostanza molto rilevante in sé.
Valuterete se farli entrare o meno. Importanti sono invece i chiarimenti suddetti, che loro dovranno mettere a verbale e che potranno servire per la difesa (o addirittura ad evitare che facciano il verbale!).

Quello che si raccomanda vivamente è di
* evitare di esporre insegne pubblicitarie, manifesti e volantini, sito web, inneggianti a terapie e massaggi.
* far costatare che non si utilizzano oli o creme e non esitono attrezzature tipiche dei massaggi.
Opportuno, se possibile, farsi rilasciare il relativo verbale.

Legislazione.
Articolo 14 della Costituzione. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri. Se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Articolo 13 della legge 689/81. Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose o luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

L’eventuale illecito amministrativo di specie (esercizio dell’attività di estetista senza preventiva dichiarazione d’inizio attività in Comune e senza i titoli richiesti), non rientra certamente nel contesto della sanità, dell’incolumità pubblica, dei fini economici e fiscali.
Anche se qualcuno potrebbe voler far rientrare la questione nei fini di incolumità pubblica, riportiamo quanto definito tale dal decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.

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